Descrizione

Come previsto dall'art.55 della Legge provinciale sulla scuola (LP 5/2006) "la Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. [...]

I piani di studio provinciali stabiliscono:

a)    per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;

b)    i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio. [...]"

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Allegati

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